Grazie dai bambini di Taranto
La ri...nascita a Taranto ( foto Enzo Cei )
Neonati a Taranto, la vita che vince ( foto Enzo Cei )
Il cerchio magico appartiene a te ( foto Enzo Cei )
I neonati di Taranto sui delfini vanno incontro alla vita ( foto Enzo Cei )
La neonatologia di Taranto ( foto Enzo Cei )

LO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsti, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata “Delfini e Neonati – A. De Cataldo – OdV” in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Possono far parte della stessa tutti coloro che, sottoscrivendo il modulo di adesione, accettano il presente Statuto e le finalità dell'Associazione; alla stessa possono aderire anche Enti pubblici o privati tramite il loro legale rappresentante.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1.    La sede della Associazione è fissata in Crispiano,  Circonvallazione Conca d’Oro, n. 161.
2.    Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione può trasferire la sede  senza necessità di modifica del presente statuto.
3.    L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

 ARTICOLO 3 -  FINALITA' E  ATTIVITA'

1. L'Associazione “Delfini e Neonati - A. De Cataldo OdV”, più avanti chiamata per brevità associazione è apartitica e aconfessionale; non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, nonché dei contributi in danaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni.
2. L'Associazione si ispira alla Convenzione internazionale dei Diritti dei Minori (ONU, 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale e, svolge e promuove le seguenti attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, con esclusive finalità di solidarietà sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’ art. 5 del Codice del Terzo Settore:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
3. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
- discutere i problemi e diffondere informazioni sulla prevenzione della prematurità, delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali;
- promuovere studi e ricerche per migliorare l'assistenza del neonato a livello cittadino, provinciale e regionale;
- collaborare con la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale presso l'Ospedale SS.Annunziata dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell'assistenza;
- interessarsi e cercare di risolvere, anche a livello politico e sociale, casi particolari di sequele legate alla patologia perinatale;
- sostenere l'attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo, in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dalla nascita, assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell'Associazione, a livello nazionale e internazionale;
- organizzare incontri pubblici, perché siano poste a confronto le valutazioni dell'assistenza fatte dai medici e le valutazioni fatte dai genitori.
4. Ai fini di cui sopra, pertanto, l'Associazione proporrà l'allacciamento di rapporti con associazioni mediche, nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione avente analoghi scopi e programmi; l'informazione, l'istruzione e la formazione degli operatori medici, infermieristici, socio-assistenziali e dei genitori. Al raggiungimento dei propri fini l'Associazione provvederà con ogni mezzo e così, a titolo semplicemente esplicativo, mediante l'organizzazione di Congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari, concessioni di contributi e borse di studio, pubblicazioni di bollettini e opere scientifiche e divulgative sempre connesse con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.
5. Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per concorrere, fermo restando il carattere di volontariato, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale.
6. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini con esclusione di ogni intento speculativo.
7. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

ARTICOLO 4 -  SOCI - DIRITTI E DOVERI

1. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
2. Il rapporto associativo e le modalità sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.
3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
4. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative annuali, come stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
5. Gli associati che avranno acquisito, nei confronti dell’associazione, o nella esecuzione degli incarichi loro affidati particolari benemerenze, potranno essere nominati dall’assemblea "Soci benemeriti". Gli associati il cui contributo eccede l’ammontare annuale fissato dal consiglio direttivo avranno la qualifica di "Soci sostenitori" per l’anno nel quale avranno corrisposto il contributo maggiorato. Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione, potranno essere nominate dal consiglio direttivo "Soci onorari".
6. Hanno diritto di voto tutti gli associati ordinari e sostenitori, sempre che siano in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute e i soci benemeriti.
7. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso, mancato pagamento della quota associativa annuale
8. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
9. L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata al socio interessato. Contro il provvedimento di esclusione il socio può presentare ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. L'assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
10. La perdita della qualità di socio non da' diritto alcuno, neanche di restituzione delle quote versate, sul patrimonio dell'associazione al socio stesso o ai suoi eredi.
11. I soci potranno ricevere un rimborso per le spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
12. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 5 - VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

 ARTICOLO 6 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (con le funzioni da attribuirsi ai singoli membri appresso specificate);
- il Presidente del Consiglio Direttivo (che è il Presidente dell'Associazione).

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano.
3. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’ Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
5. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
•    approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
•    definisce il programma generale annuale di attività;
•    procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
•    discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
•    delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
•    delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
•    delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
•    delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
•    discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
•    delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
6. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
7. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO E RELATIVI MEMBRI

1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.
2. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, e un Segretario, dove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci. Nessun compenso è  dovuto ai membri del consiglio, tranne che il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del consiglio  possono essere rieletti nelle rispettive cariche.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno 8 giorni prima della riunione.
4. Le riunioni del consiglio direttivo saranno tenute nella sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
5. Il consiglio direttivo  sarà presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull’apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Nello specifico:
•    cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
•    predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
•    individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
•    predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione
•    conferisce procure generali e speciali;
•    assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
•    propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
•    riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 
•    ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
•    delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
•    autorizza il rimborso delle spese effettivamente sostenute (vedi art. 5)
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
7. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea del consiglio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente
8. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 
9. Il segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione delle assemblee e del consiglio, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi, cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi e svolge quelle altre funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio e dal Presidente. Il segretario può altresì assumere contemporaneamente la funzione di tesoriere.
10. L’appartenenza al consiglio cessa:
a)    per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al presidente o al segretario;
b)    per decesso;
c)    per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere non partecipi a tre riunioni del consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo. La deliberazione deve essere adottata dal consiglio.


ARTICOLO 9 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

ARTICOLO 10 - LIBRI SOCIALI

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a)    libro degli associati
b)    registro dei volontari
c)    libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)    libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO

1. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO SOCIALE

 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO

 L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dall’art. 8, comma 10 dello statuto.  
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 14 - CLAUSULA ARBITRALE

 La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, salvi i divieti di legge, sarà deferita ad un giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.

ARTICOLO 15 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

 

 

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